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Marittimi: interrogazione in Parlamento sul <<Sistema dei 78 giorni >>.

Camera dei deputati 15.12.2025 – Interrogazione a risposta scritta On. Giulia PASTORELLA n. 4-06598.
On. Giulia PASTORELLA.
— Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro del lavoro e
delle Politiche Sociali, al Ministro dell’economia e delle finanze.

Per sapere – premesso che:
l’articolo 326 del Codice della navigazione stabilisce che i contratti a tempo determinato, così come quelli per più viaggi, non possono superare la durata complessiva di un anno e, qualora ciò accada, il rapporto deve essere considerato a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Infine, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni;
Il collegamento marittimo sullo Stretto di Messina riveste un ruolo essenziale per la continuità territoriale tra Sicilia e Calabria e impiega un numero significativo di lavoratori marittimi; Negli ultimi anni, diversi lavoratori impiegati nei servizi di collegamento marittimo sullo Stretto avrebbero denunciato modalità di arruolamento che sembrerebbero non conformi alla disciplina stabilita dal citato articolo 326 del Codice della navigazione. Infatti, in questo comparto risulterebbe diffuso il ricorso al cosiddetto «sistema dei 78 giorni»;


Il «sistema dei 78 giorni» verrebbe descritto come segue. Il marittimo verrebbe imbarcato con una convenzione stipulata in Capitaneria di Porto e presterebbe servizio per un periodo variabile tra i 45 e i 60 giorni. Cessato tale periodo, già dal giorno successivo risulterebbe formalmente disoccupato e iscritto presso l’Ufficio collocamento della gente di mare. Successivamente, l’interessato riceverebbe una nuova convocazione dall’armatore e sarebbe sottoposto a visita medica preventiva d’imbarco, programmata per il giorno seguente, presso l’Ufficio di sanità marittima. Infine, il marittimo tornerebbe in Capitaneria, riceverebbe il «buono d’imbarco», verrebbe cancellato dal collocamento e l’intera procedura ricomincerebbe con un nuovo contratto, un nuovo imbarco e un nuovo sbarco;
Questa sequenza si ripeterebbe quattro o cinque volte l’anno, fino a raggiungere, ma mai superare, gli undici mesi di servizio. La sequenza sarebbe poi interrotta dal datore di lavoro, per un periodo di sosta obbligatoria di 60-70 giorni, allo scopo di impedire che la continuità lavorativa superi i limiti di legge e trasformi il rapporto in un contratto a tempo indeterminato; terminata la sosta e concluso il periodo di disoccupazione, il marittimo rientrerebbe nel meccanismo sopra descritto.

Tale meccanismo produrrebbe un precariato di carattere sistemico e determinerebbe costi significativi per la finanza pubblica, in quanto i marittimi, cessata la convenzione, accederebbero all’indennità di disoccupazione INPS per periodi ripetuti e programmati;
Tutti questi passaggi risulterebbero documentabili attraverso i libretti di navigazione, le convenzioni di arruolamento e i certificati di visita medica preventiva d’imbarco di ciascun marittimo;
Si sottolinea che le fasi sopra citate di assunzione, licenziamento, iscrizione e successiva cancellazione dal turno di collocamento, si svolgerebbero presso gli uffici della Capitaneria di porto di Messina, che approverebbe tutti i relativi passaggi;
Tali pratiche sono state accertate, per almeno un caso, dalla sentenza 2033/2024 del Tribunale di Messina, confermata dalla sentenza di Appello 266/2025 della Corte di Appello di
Messina –:

  • Se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle modalità di arruolamento descritte e dell’esistenza, nei servizi di collegamento marittimo sullo Stretto di Messina, della pratica del cosiddetto «sistema dei 78 giorni» e quali iniziative di competenza intendano attuare per porre un freno alle eventuali condotte elusive della legge;
  • Se ritengano opportuno adottare iniziative di competenza, anche tramite i Servizi ispettivi
    di finanza pubblica, in relazione all’onere posto a carico dell’INPS e della sanità marittima per il
    ripetuto ricorso ai periodi di sosta programmati. (4-06598)

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